FAQ COVID-19


Data pubblicazione: febbraio 2022

A.S. 2021-2022

Quali novità prevede il DL n. 5 del 4 febbraio 2022 per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo?

Il DL 5/2022 introduce nuove regole per la gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-Cov-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo. In particolare:

Scuola infanzia

Fino a quattro casi di positività al Covid-19: l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

Con cinque o più casi di positività si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni.


Scuola primaria

Fino a 4 casi di positività al Covid-19: attività didattiche in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al Covid-19. È obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o auto somministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Dal quinto caso di positività al Covid-19: per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che siano guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, per coloro che sono in possesso di un’idonea certificazione di esenzione con richiesta di frequenza da parte dei genitori, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al Covid-19;

per tutti gli altri alunni le attività proseguono in DDI per cinque giorni. In questo caso la riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Scuole secondarie di primo e secondo grado

Un caso di positività al Covid-19: l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19.

Con due o più casi di positività al Covid-19: per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che siano guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, per coloro che sono in possesso di un’idonea certificazione di esenzione con richiesta di frequenza da parte dei genitori o dagli interessati se maggiorenni, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

Tutti gli insegnanti hanno l’obbligo della vaccinazione anti covid-19?

Sì, ai sensi del Decreto-Legge 26 novembre 2021, n. 172, dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 si applica al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.

Che cosa succede agli insegnanti che non adempiono all’obbligo vaccinale?

L’inadempienza determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.


Che cosa succede se si svolge attività lavorativa senza vaccinazione?


Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale è punito con una sanzione amministrativa irrogata dal prefetto, stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500.


A chi non spetta la verifica dell’avvenuta vaccinazione?

Le procedure di verifica dell’avvenuta vaccinazione potranno non essere avviate soltanto nei confronti di coloro che non svolgono la propria prestazione di lavoro presso le istituzioni scolastiche perché prestano servizio presso altra amministrazione o ente, oppure perché fruiscono di aspettative o congedi che comportano l'astensione piena e continuativa dalle attività lavorative a scuola (per i motivi di assistenza e/o di cura familiare o per i motivi personali già richiamati nelle precedenti note di questo Dipartimento), oppure perché versano nelle condizioni di infermità, previste dalla normativa vigente e certificate dalle competenti autorità sanitarie, che determinano l’inidoneità temporanea o permanente al lavoro.

Come avviene, nelle scuole, la gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi fino al fine dell'emergenza sanitaria?

  • Nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione zero-sei, in presenza di un caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe, sospensione delle attività per una durata di dieci giorni;

  • nelle scuole primarie:

    • in presenza di un caso di positività nella classe, si applica la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da eseguire al momento della conoscenza del caso (t0) e da ripetersi dopo cinque giorni (t5);

    • in presenza di almeno due casi di positività nella classe, si applica la DAD per la durata di dieci giorni;

  • nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale, in presenza di un caso di positività nella classe, si applica l’auto-sorveglianza con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza; con due casi di positività nella classe, per coloro che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da meno di centoventi giorni, che non siano guariti da meno di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni, per gli altri soggetti, che diano dimostrazione di aver effettuato il ciclo vaccinale o di essere guariti nei termini summenzionati, si applica l’auto-sorveglianza con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2; con almeno tre casi di positività nella classe, si applica per l’intera classe la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni.

Per gli studenti i tamponi sono gratuiti?

Sì, i test antigenici rapidi possono essere eseguiti gratuitamente presso le farmacie o le strutture sanitarie aderenti per assicurare, sino al 28 febbraio 2022, l’attività di tracciamento dei contagi nella popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, soggette alla auto-sorveglianza, sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.

Quali sono gli istituti di assenza previsti per assistenza ai figli per Covid-19?

Sono stati confermati i seguenti congedi:

  • Congedo 50% figli < 14 anni con SARS Cov-2 o in quarantena o sospensione attività didattica - validità 01/09/2021 al 31/03/2022

  • Congedo non retribuito figli 14/16 anni con SARS Cov-2 o in quarantena o sospensione attività didattica - validità 01/09/2021 al 31/03/2022

  • Covid-19 Congedo 50% figli disabili con SARS Cov-2 o in quarantena o sospensione attività didattica - validità 01/09/2021 al 31/03/2022

L’insegnante che si ammala di covid-19 ha la decurtazione ai sensi della L. 133/08?

No, si conferma che per tutta la durata dello stato di emergenza (fino al 31 marzo 2022) la malattia per covid-19 è equiparata al periodo di ricovero ospedaliero, pertanto non viene applicata la decurtazione economica ai sensi della L.133/08.

Data pubblicazione: Sep 04, 2020 12:2:8 PM

A.S. 2020-2021

Assenze Covid-19: le diverse tipologie di congedo.

Si rimanda alla scheda allegata.

All’insegnante che non può recarsi a lavoro in quanto la sua temperatura corporea supera i 37,5° e presenta sintomi influenzali, viene decurtato lo stipendio in base alla L. 133/08?

se in seguito ai controlli medici secondo la prassi prevista per il COVID-19 non ha contratto la malattia.

Invece, se il lavoratore risulterà affetto da COVID-19, si applica l’art.19 del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 “ Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” che recita: “Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero”, pertanto non viene applicata la decurtazione economica.

L’ordinanza n. 18 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 28 luglio 2020, in relazione all’assenza fatta durante il periodo di attesa del risultato del tampone eseguito per verificare l’eventuale positività al Covid, fornisce le seguenti istruzioni:

“Il personale docente e non docente nonché per gli educatori delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, compresa l’università, dei centri di formazione professionale regionale, delle scuole private, anche non paritarie, e dei servizi educativi per l’infanzia, il periodo di assenza dal luogo di lavoro, per il tempo intercorrente tra l’esito, eventualmente positivo, riscontrato all’esecuzione di analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-CoV-2 e l’acquisizione del risultato del test molecolare per la diagnosi dell’infezione, sia equiparato, previa presentazione di idoneo certificato medico rilasciato dal medico di medicina generale e/o dalla ASL competente, al periodo della quarantena, ai fini del riconoscimento del trattamento economico previsto dalla normativa vigente”.

Il periodo trascorso in quarantena fiduciaria perché si ha avuto un contatto stretto con un positivo, disposto dal Dipartimenti di Prevenzione, come è computato al fine del comporto per malattia?

Ai sensi dell'articolo 87 comma 1 alinea, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27: «Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero» ulteriormente modificato dall'articolo 26 comma 1 - quinquies della Legge 13 ottobre 2020 n. 126 come segue: a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e non e' computabile ai fini del periodo di comporto".

Ipotesi di CCNI sulla DDI

Alle linee Guida e alle diverse note ministeriali che si sono susseguite, ai primi di novembre si è stato aggiunto l'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo sulla Didattica Digitale Integrata, firmato anche dalla FLC. Il contratto è stato accompagnato da una dichiarazine congiunta tra Sindacati e Ministero e da una nota ministeriale. Questi documenti sono consultabili in allegato.

FAQ del Ministero su DDI

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/domandeerisposte.html#ddi

Le scuole sono tenute a dotarsi del Piano per la didattica digitale integrata?

Sì, Linee Guida previste dal DM 89/2020 prevedono che tutte le scuole, a prescindere dal grado di istruzione, dovranno dotarsi obbligatoriamente del Piano scolastico per la didattica digitale integrata.

Il Piano, elaborato da parte dei Collegi dei Docenti e integrato nel PTOF, ha carattere prioritario e prevede la predisposizione di un piano di lavoro organizzato su una didattica mista, in presenza e a distanza secondo un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone.

In quali circostanze le scuole applicano la DDI?

Le Linee Guida prevedono che la DDI sia attivata in tutte le istituzioni scolastiche in caso di necessità di contenimento del contagio o di nuova sospensione delle attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.

Per le sole scuole secondarie di II grado le Linee Guida prevedono la DDI come complementare all’attività didattica in presenza.

Oltre alle delibere del Collegio dei Docenti necessarie per la rimodulazione del PTOF, sono previsti altri adempimenti?

Durante i collegamenti internet per la predisposizione delle lezioni a distanza, è necessario prestare particolare attenzione ai rischi derivanti dall’utilizzo della rete e al reato di cyberbullismo, pertanto, le scuole sono chiamate a integrare:

· il Regolamento d’Istituto,

· il Patto educativo di corresponsabilità,

· il Regolamento di disciplina degli alunni e delle alunne, degli studenti e delle studentesse della scuola primaria e secondaria di I e II grado.

È necessario individuare la piattaforma da utilizzare, con requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy.

Il registro elettronico è utilizzato per adempimenti amministrativi, comunicazioni scuola-famiglia e annotazione dei compiti, mentre è prevista la creazione di repository scolastiche con il supporto ai colleghi di Animatore e Team digitale.

A cura dell’USR (per noi sovrintendenza) è avviata la formazione del personale mediante il Piano Nazionale Scuola Digitale e i Future Labs.

Infine, le scuole sono chiamate a rilevare il fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività da parte degli studenti e in via residuale da parte dei docenti a tempo determinato, mentre non sono rilevati i bisogni di strumentazione dei docenti a tempo indeterminato in quanto già destinatari della Carta del Docente.

La Didattica Digitale Integrata modifica l’orario delle lezioni?

Nel caso di attività digitale complementare a quella in presenza, il gruppo che segue l’attività a distanza rispetta per intero l'orario di lavoro della classe, salvo che una diversa scansione temporale della didattica, tra alunni in presenza e a distanza, non sia motivata dalla specificità dei metodi utilizzati. Suggerito il ricorso alle diverse possibilità offerte dalla flessibilità organizzativa consentita dal DPR 275/1999.

In caso di nuovo di lockdown, le quote orarie settimanali minime di DDI sulla base dei criteri individuati dal Collegio docenti, sono previste in almeno 15 ore per il primo ciclo e almeno 20 per la secondaria, mentre le quote orario di didattica digitale integrata per ciascun docente sono articolate nei limiti dell’orario di servizio previsto dal CCNL, con un adeguato equilibrio tra tutte le discipline.

La Didattica Digitale Integrata cambia la progettazione e i contenuti delle lezioni?

I consigli di classe hanno il compito di rimodulare le progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline.

Per le situazioni di fragilità, a qualsiasi tipologia esse siano riconducibili, si suggeriscono periodici monitoraggi al fine di poter attivare, in caso di necessità, l’effettiva fruizione delle attività didattiche, in particolar modo per gli studenti con cittadinanza non italiana neo arrivati in Italia, anche con il supporto delle agenzie del territorio.

Come si comportano le scuole in relazione ai bisogni speciali?

Le Linee guida rimandano al Piano scuola 2020 (DM 39/2020), anche attivando percorsi di istruzione domiciliare appositamente progettati e condivisi con gli EE.LL.

Richiamata ovviamente la predisposizione del PEI, i docenti di sostegno, sempre in presenza a scuola assieme agli alunni, curano l’interazione tra tutti gli studenti e con gli altri docenti curricolari, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato.

Si sollecita il coinvolgimento delle famiglie per verificare che l’utilizzo degli strumenti tecnologici costituisca un beneficio.

Il rapporto scuola-famiglia viene incoraggiato, nel rispetto del CCNL, anche in caso di lockdown.

Ci sono indicazioni diverse per i vari ordini di scuola?

Sì, alcune essenziali indicazioni:

· Scuola dell'infanzia: non è previsto un monte ore minimo per la Didattica Digitale Integrata, ma l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie, con diverse modalità: dalla videochiamata, al messaggio per il tramite del rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni, oltre che attivare una apposita sezione del sito della scuola. Si rimanda al documento di lavoro “Orientamenti pedagogici sui Legami educativi a Distanza. Un modo diverso per ‘fare’ nido e scuola dell’infanzia”.

· Scuola del primo ciclo: nell’ambito delle quindici ore settimanali minime di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime della scuola primaria), organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo e proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee.

· Scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale: assicurare agli alunni, attraverso l’acquisto da parte della scuola di servizi web o applicazioni che permettano l’esecuzione in sincrono, sia le lezioni individuali di strumento che le ore di musica d’insieme.

· Scuola secondaria di secondo grado: assicurare almeno venti ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee.

· CPIA: per i percorsi di primo livello, primo periodo didattico, assicurare almeno nove ore alla settimana di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo di apprendimento; per i percorsi di primo livello, secondo periodo didattico, assicurare almeno dodici ore alla settimana di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo di apprendimento; per i percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana assicurare almeno otto ore alla settimana di didattica in modalità sincrona con ogni gruppo di apprendimento; per i percorsi di secondo livello assicurare almeno quattro ore al giorno di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo di apprendimento.

Cambiano metodologie, strumenti per la verifica e valutazione?

Le linee guida definiscono la lezione in videoconferenza come una metodologia più centrata sul protagonismo degli alunni ed invitano all’uso di didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate.

Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti per la verifica degli apprendimenti.

La valutazione deve essere costante, trasparente e tempestiva e assicurare feedback continuo per rimodulare l’attività didattica. Si suggerisce l’uso di rubriche e diari di bordo, insomma la valutazione più propriamente formativa.

È prevista una specifica attività di formazione?

Le scuole predispongono, all’interno del Piano della formazione del personale, percorsi anche in rete su:

· informatica e uso delle piattaforme (per docenti e assistenti tecnici)

· metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento - modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare - gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni;

· privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata;

· misure e comportamenti per la tutela della salute in relazione all’emergenza sanitaria.

Come si realizzano nell’a.s. 2020/2021 i PCTO e le attività laboratoriali?

Mancano indicazioni relative alla predisposizione dei PCTO (ex Alternanza scuola lavoro) ed alle specificità degli istituti tecnici e professionali o dei licei artistici in cui la manualità è difficilmente sostituibile dallo strumento informatico.

Quali indicazioni per Privacy e Sicurezza?

Al momento non sono previste indicazioni relative alla privacy, solo l’impegno del MI a predisporre, in collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali, un apposito documento di dettaglio contenente indicazioni specifiche.

Riguardo ai temi della sicurezza sul luogo di lavoro, in considerazione delle diverse modalità organizzative della DDI, il DS, con il supporto dell’RSPP, trasmette ai docenti e al RLS una nota informativa sui rischi derivanti dalla prestazione lavorativa fuori dall’ambiente scolastico.

Ai docenti si chiede anche un «adeguato setting d’aula», oltre che il rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (artt. 3 e sgg. del DPR 16 aprile 2013, n. 62).

Quali sono i principali riferimenti normativi della DDI?

Il 7 agosto 2020 il Ministero dell’Istruzione, acquisito il parere del CSPI, ha emanato il Decreto Ministeriale 89 con allegate le Linee Guida sulla Didattica Digitale Integrata. Il decreto richiama, tra l’altro, l’art. 2 c.3 del DL n. 22/2020, convertito in Legge n. 41/2020, che stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo di “attivare” la didattica a distanza; il DL n. 34/2020 che ha finanziato ulteriori interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza e il DM n.39/2020 che ha fornito un quadro di riferimento per progettare la ripresa delle attività scolastiche, con particolare riferimento alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata.

Che cosa sono i PAI e i PIA?

PAI: piano di apprendimento individualizzato predisposto dal Consiglio di classe o dai docenti contitolari della classe, per gli alunni ammessi alla classe successiva, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi (art. 6 c.1 dell’OM 11 del 16 maggio 2020).

PIA: piano di integrazione degli apprendimenti predisposto dal Consiglio di classe, volto a recuperare le attività didattiche eventualmente non svolte dalla classe rispetto a quanto progettato ad inizio dell’a.s. 2019/2020 (art. 6 c.2 dell’OM 11 del 16 maggio 2020).

a) Chi programma PIA e PAI? Le strategie e le modalità di attuazione delle attività relative a PIA e PAI sono definite, programmate e organizzate dagli Organi collegiali delle istituzioni scolastiche (legge 41/20). Pertanto, il dirigente scolastico e il Collegio docenti, nell’ambito delle proprie competenze (approvazione del piano delle attività), dovranno valutare “l’eventuale” (così afferma la norma sopra citata) piano di attività per l’integrazione e il recupero degli apprendimenti da parte degli alunni della scuola.

b) Chi effettua le attività? Le attività didattiche, eventualmente programmate, sono realizzate attraverso l’organico dell’autonomia (quindi i docenti in servizio nella scuola), adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali (art. 6 c.4 dell’OM 11 del 16 maggio 2020).

c) Quando si effettuano le attività? Le attività relative a PIA e PAI possono svolgersi dal 1° settembre 2020 e, se necessario, proseguire per l’intero anno scolastico 2020/2021 (art. 6 c.4 dell’Ordinanza ministeriale 11 del 16 maggio 2020).

d) Come sono finanziate queste attività? La legge 41/20 (art. 1, c.9) stabilisce che una metà delle risorse risparmiate sugli esami di stato con i soli commissari interni è assegnata alle scuole per il funzionamento ordinario, mentre l’altra metà è finalizzata a retribuire le attività di recupero degli apprendimenti. Inoltre, è possibile disporre delle ordinarie risorse del fondo del MOF di scuola.

e) Quali sono gli aspetti problematici relativi alla retribuzione delle attività? Le attività didattiche sopra richiamate, una volta deliberate, rientrano tra le attività ordinarie di competenza dei docenti (così come indicato dalla legge 41/20).

A questo proposito appare opportuno distinguere tra attività didattiche e attività di insegnamento.

Attività didattiche: la legge (art. 74 c. 2 del DLgs 297/94) prevede che le attività didattiche, che comprendono sia le attività di insegnamento sia gli scrutini e gli esami, si svolgano dal 1° settembre al 30 giugno di ogni anno scolastico

Attività di insegnamento: l’orario di insegnamento obbligatorio (ovvero le 25, 22 e 18 ore di lezione settimanali rispettivamente della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria (sia di I che di II grado) si espleta nell’ambito del calendario scolastico definito a livello regionale (art. 28 del CCNL 2007 comma 5 con le integrazioni dell’art. 28 del CCNL 2018), calendario che prevede, per l’a.s 2020/2021, un avvio delle lezioni il 14 settembre per la maggior parte delle regioni e una conclusione a livello nazionale i primi di giugno così come stabilito con O.M. dal M.I.

Le altre attività di insegnamento che si svolgono al di fuori del calendario scolastico o nei periodi di sospensione delle lezioni oppure durante l’anno scolastico in aggiunta all’orario settimanale di lezione (e comunque deliberate dagli organismi collegiali competenti) danno diritto a un compenso accessorio (definito dal contratto di scuola ai sensi dell’art. 88 c. 2 CCNL 2007). Conseguentemente a quanto sopra esposto le attività di recupero e integrazione (per PIA e PAI) svolte prima dell’inizio delle lezioni previste dal calendario scolastico danno diritto a una retribuzione accessoria, così come quelle svolte dopo l’avvio delle lezioni in aggiunta all’orario settimanale di insegnamento.

Il Ministero dell’Istruzione, invece, con nota del 26 agosto 2020, ha affermato, in maniera del tutto discrezionale, che le attività di insegnamento svolte nel periodo intercorrente tra il 1° settembre 2020 e l’inizio delle lezioni, come previsto dai calendari regionali, non siano “automaticamente assimilabili ad attività professionali aggiuntive da retribuire con emolumenti di carattere accessorio”. Invece, qualora le attività di recupero e integrazione dovessero proseguire dopo l’inizio delle lezioni, queste, poiché aggiuntive darebbero diritto a una retribuzione accessoria.

Tale interpretazione del Ministero dell’Istruzione non è condivisibile perché, per i motivi sopra indicati, contrasta con le disposizioni normative e contrattuali vigenti ed è pertanto lesiva dei diritti dei docenti.